IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 97 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 4-bis; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  ed  in
particolare gli articoli 14 e 19; 
  Visti gli articoli 11 e 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997,  n.
59; 
  Visto l'articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio 1997,  n.
127; 
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94; 
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio  1999,
n. 150; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1o
luglio 1999; 
 Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2000; 
  Sentite, in data 22 settembre  2000,  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative e ritenuto di accogliere le proposte  da
esse formulate; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
  consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  del  12  febbraio
2001; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 maggio 2001; 
  Sulla proposta dei Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e per la funzione pubblica; 
 
                                Emana 
                      Il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In attesa dei decreti di riordino del  Ministero  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale,  il   presente   regolamento   disciplina
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale nonche'  quelli  di  segreteria
dei Sottosegretari di Stato assegnati al dicastero. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione: 
              "Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati  secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e l'imparzialita' della amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari. 
              Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". 
              - Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              "4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali". 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  14  e  19  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni    pubbliche)    che    hanno     recepito,
          rispettivamente,  gli  articoli  14  e   19   del   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, abrogato  dal  medesimo
          decreto legislativo n. 165/2001: 
              "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo)  (Art.  14
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
          poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -
          1. Il Ministro esercita le  funzioni  di  cui  all'art.  4,
          comma 1. A tal fine periodicamente, e  comunque  ogni  anno
          entro dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di
          bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti  di
          cui all'art. 16: 
                a) definisce obiettivi, priorita', piani e  programmi
          da attuare ed emana le conseguenti direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
                b) effettua, ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese
          quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo  7  agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
          degli uffici di cui al comma 2;  provvede  alle  variazioni
          delle assegnazioni con le modalita' previste  dal  medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A  tali  uffici  sono  assegnati,  nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede
          al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
          di Stato. Con decreto adottato  dall'autorita'  di  Governo
          competente, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, e'  determinato,
          in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
          15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale disciplinato dai contratti  collettivi  nazionali
          di lavoro, fino ad una specifica  disciplina  contrattuale,
          il  trattamento  economico  accessorio,  da   corrispondere
          mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
          di reperibilita' e di disponibilita' ad  orari  disagevoli,
          ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei  Ministri  e  dei
          Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,  consistente  in
          un unico emolumento, e' sostitutivo  dei  compensi  per  il
          lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per
          la qualita'  della  prestazione  individuale.  Con  effetto
          dall'entrata in vigore del regolamento di cui  al  presente
          comma sono abrogate le norme del  regio  decreto  legge  10
          luglio  1924,  n.  1100,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni,  ed   ogni   altra   norma   riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei  Ministri  e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato. 
              3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,  riservare
          o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o  atti
          di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia  o  ritardo
          il Ministro puo' fissare un  termine  perentorio  entro  il
          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,  o  in  caso  di
          grave inosservanza delle direttive generali  da  parte  del
          dirigente  competente,  che  determinino  pregiudizio   per
          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i
          casi di urgenza previa  contestazione,  un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p)  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'art. 10 del relativo  regolamento  emanato  con  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'". 
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni  dirigenziali)  (Art.19
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto
          legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il  conferimento  di
          ciascun  incarico  di  funzione  dirigenziale  e   per   il
          passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si
          tiene  conto  della  natura  e  delle  caratteristiche  dei
          programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita'
          professionale del singolo dirigente, anche in relazione  ai
          risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma  il
          criterio della rotazione degli incarichi.  Al  conferimento
          degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non  si
          applica l'art. 2103 del codice civile. 
              2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata  non
          inferiore a due anni e non  superiore  a  sette  anni,  con
          facolta' di rinnovo. Sono  definiti  contrattualmente,  per
          ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi  da  conseguire,
          la durata dell'incarico, salvi i  casi  di  revoca  di  cui
          all'art.  21,   nonche'   il   corrispondente   trattamento
          economico. 
              Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art.  24  ed  ha
          carattere onnicomprensivo. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  Ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia del ruolo unico di cui  all'art.  23  o,
          con contratto a tempo determinato, a  persone  in  possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6. 
              4. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  sono  conferiti  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, a dirigenti  della  prima  fascia  del
          ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura  non  superiore
          ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo  unico  ovvero,
          con contratto a tempo determinato, a  persone  in  possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
              6. Gli incarichi di cui  ai  commi  precedenti  possono
          essere conferiti con contratto a tempo determinato,  e  con
          le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico  e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti pubblici o privati o aziende pubbliche e  private  con
          esperienza acquisita per almeno un quinquennio in  funzioni
          dirigenziali  o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o   da
          concrete esperienze di lavoro, o  provenienti  dai  settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato. Il trattamento economico puo'  essere  integrato  da
          una indennita' commisurata  alla  specifica  qualificazione
          professionale,  tenendo  conto  della   temporaneita'   del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche competenze  professionali.  Per  il  periodo  di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di cui ai commi precedenti sono revocati nelle  ipotesi  di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive   generali   e   per   i    risultati    negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso  di  risoluzione
          consensuale del contratto individuale di cui  all'art.  24,
          comma 2. 
              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di cui al comma  3  possono  essere  confermati,  revocati,
          modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto  sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i quali non si sia provveduto si intendono confermati  fino
          alla loro naturale scadenza. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'art.  3,  comma  1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore.". 
              - Il testo degli articoli 11 e 13, comma 2, della legge
          15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
          di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), e' il seguente: 
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a: 
                a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonche'  gli
          enti privati,  controllati  direttamente  o  indirettamente
          dallo  Stato,  che   operano,   anche   all'estero,   nella
          promozione e nel sostegno pubblico  al  sistema  produttivo
          nazionale; 
                c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e   gli
          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a  promuovere  e  sostenere  il   settore   della   ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della Commissione di  cui  all'art.  5,  da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, alle disposizioni della presente legge e  di
          coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi  del
          presente  capo,  ulteriori   disposizioni   integrative   e
          correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni, possono essere emanate  entro  il
          31 dicembre 1997.  A  tal  fine  il  governo,  in  sede  di
          adozione dei decreti legislativi, si  attiene  ai  principi
          contenuti negli articoli 97 e  98  della  Costituzione,  ai
          criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23  ottobre
          1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra
          compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni  di  cui  all'art.  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
                b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di  cui
          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
                c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure
          di  contrattazione  collettiva;  riordinare  e   potenziare
          l'agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
                d)  prevedere  che  i  decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni  e   stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
                e) garantire a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
                f)   prevedere   che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'art. 1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di   settore   e   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorso
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                g) devolvere, entro il 30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale,  atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   ed   arbitrato;   infine,   la   contestale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          consequenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
                h)  prevedere  procedure   di   consultazione   delle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie    dei    contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
              5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto  fino  al  31  luglio
          1997. 
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421; alla lettera e)  le
          parole:  "ai  dirigenti   generali   ed   equiparati   sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  "prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e  decentrata  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del settore  privato  ;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          "concorsi unici per profilo professionale sono inserite  le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale, . 
              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". 
              "2. Gli schemi di regolamento di  cui  al  comma  4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal comma 1 del  presente  articolo,  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per  materia  entro  trenta  giorni
          dalla data della  loro  trasmissione.  Decorso  il  termine
          senza che i pareri siano stati espressi, il Governo  adotta
          comunque i regolamenti". 
              - Il testo dell'art. 17, commi 14 e 27, della legge  15
          maggio 1997, n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo), e' il seguente: 
              "Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (Omissis). 
              27. Fatti salvi  i  termini  piu'  brevi  previsti  per
          legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
          di quarantacinque giorni dal ricevimento  della  richiesta;
          decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'   procedere
          indipendentemente all'acquisizione del parere. Qualora, per
          esigenze  istruttorie,  non  possa  essere  rispettato   il
          termine di cui al presente comma, tale termine puo'  essere
          interrotto per una sola volta e il parere deve essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate". 
              - La legge 3  aprile  1997,  n.  94,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1997, n. 81,  reca:  "Modifiche
          alla  legge  5  agosto   1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita'
          generale dello Stato in  materia  di  bilancio.  Delega  al
          Governo per l'individuazione delle  unita'  revisionali  di
          base del bilancio dello Stato". 
              -  Il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195,
          reca: Individuazione delle unita' previsionali di base  del
          bilancio dello Stato, riordino  del  sistema  di  tesoreria
          unica e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale  dello
          Stato. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   26
          febbraio 1999, n. 150, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          26  maggio  1999,  n.  121,  reca:   "Regolamento   recante
          disciplina delle modalita' di  costituzione  e  tenuta  del
          ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni  statali,
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  e   della   banca   dati
          informatica della dirigenza,  nonche'  delle  modalita'  di
          elezione del componente del comitato di garanti". 
              -  La  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri  1o  luglio  1999,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 luglio 1999, n. 172, reca: "Linee guida per la
          definizione dei contratti individuali della dirigenza". 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto  1999,  n.  203,  supplemento   ordinario   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: 
              "Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro). - 1.  La  costituzione  e  la  disciplina  degli
          uffici  di  diretta  collaborazione   del   Ministro,   per
          l'esercizio  delle  funzioni  ad  esso   attribuite   dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29   e   successive    modificazioni    ed    integrazioni,
          l'assegnazione di personale a tali  uffici  e  il  relativo
          trattamento  economico,  il   riordino   delle   segreterie
          particolari dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono  regolati
          dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29. 
              2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo criteri  che  consentano  l'efficace  e  funzionale
          svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi,  di
          elaborazione delle politiche  pubbliche  e  di  valutazione
          della relativa attuazione e  delle  connesse  attivita'  di
          comunicazione, nel rispetto del  principio  di  distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; 
                b)  assolvimento  dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,  anche  in
          funzione della verifica  della  gestione  effettuata  dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi; 
                c) organizzazione degli uffici preposti al  controllo
          interno di diretta collaborazione con il Ministro,  secondo
          le disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino  e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  in
          modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento  dei
          compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso  la
          provvista di adeguati  mezzi  finanziari,  organizzativi  e
          personali; 
                d) organizzazione del  settore  giuridico-legislativo
          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con
          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di
          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei
          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura
          dei rapporti con gli altri organi  costituzionali,  con  le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
                e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di
          cui   al   comma   1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'". 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193,
          reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e  strumenti
          di monitoraggio e valutazione dei costi, dei  rendimenti  e
          dei risultati dell'attivita' svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59".